
SICUREZZA ANTINCENDIO PER IL TUO CONDOMINIO
La sicurezza antincendio per il tuo condominio così come per tutti gli edifici civili, è normata dal Decreto Ministeriale n. 246 del 16.05.1987. Tale regola tecnica detta indicazioni antincendio che interessano un numero elevatissimo di fabbricati, di nuova realizzazione ed esistenti.
Lo stesso D.M inoltre, ha recentemente subito un’importante integrazione, con la promulgazione, sulla G.U. n. 30 del 05.02.2019, del Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019.
All’interno è esplicato che il responsabile dell’attività “ condominio ” deve prevedere SPECIFICHE MISURE di gestione della sicurezza antincendio in funzione del livello di rischio, COMMISURATO ALL’ALTEZZA DELL’EDIFICIO IN QUESTIONE; difatti è tenuto a:
- pianificare le misure da attuare in caso d’incendio, oltre che informare gli occupanti su procedure e misure di sicurezza,
- mantenere in efficienza i sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio adottati,
- effettuare verifiche di controllo e interventi di manutenzione,
- esporre cartellonistica riportante divieti e precauzioni, numeri telefonici e istruzioni per l’esodo in emergenza,
- verificare, per le aree comuni, l’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.
Gli adempimenti prescritti a carico del responsabile dell’attività condominio per Edifici da 24 a 54 metri di altezza sono:
- Organizzare la gestione della sicurezza antincendio nel condominio attraverso la verifica periodica della pianificazione d’emergenza. Tale pianificazione si attua mediante istruzioni per la chiamata dei soccorsi, le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso, nonché azioni per la messa in sicurezza di apparecchiature e impianti, istruzioni per l’esodo, anche in relazione alla presenza di persone con disabilità, il divieto di utilizzo degli ascensori, nonché le istruzioni per l’attivazione dell’allarme dell’impianto di rivelazione automatica o manuale dell’incendio, qualora tale impianto sia previsto; la pianificazione dell’emergenza potrà essere limitata all’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere garantite anche semplicemente con avvisi in bacheca o secondo le modalità più opportune;
- Informare gli occupanti su procedure e misure antincendio preventive da osservare;
- Mantenere in efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature e misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;
- Esporre cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici di emergenza, istruzioni per l’esodo in caso d’incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana e, ove necessario, in altre lingue;
- Verificare, per le aree comuni, l’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio;
- Adottare idonee misure antincendio preventive, nel mantenimento della fruibilità delle vie d’esodo, nella chiusura delle porte tagliafuoco, nelle limitazioni per l’uso di fiamme libere, nel divieto di fumo, nella corretta gestione dei lavori di manutenzione, nella valutazione dei rischi in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e in caso di modifiche agli impianti
Tempi di adempimento del DM 25.01.2019:
I sistemi manuali di allarme incendio e gli impianti EVAC, ove previsti, dovranno poi essere installati entro 2 anni dall’entrata in vigore del decreto; tutti gli altri aspetti di organizzazione e gestione della sicurezza dovranno essere attuati entro il 06.05.2020 per gli edifici di altezza superiore a 54m, mentre per i restanti c’è stata un ulteriore proroga per via del prolungarsi dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia da covid-19.
Maggiore attenzione dovrà essere prestata agli edifici di altezza superiore ai 24 metri, qualora negli stessi siano ubicate attività non direttamente pertinenti; in tali casi la norma prescrive un livello di prestazione superiore rispetto a quello previsto. Rimane sempre fermo l’obbligo a oggi vigente, sia per i nuovi edifici che per quelli esistenti, aventi altezza superiore a 24 metri e non ancora a norma con l’antincendio, di produrre la segnalazione certificata d’inizio attività ai fini antincendio (SCIA antincendio) presso il competente Comando VVF ai sensi degli artt. 3, 4 del DPR 151/2011; tale obbligo, come noto, è penalmente sanzionato in caso di inottemperanza ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 139/2006.
Noi di Energylab3 possiamo affiancare la figura dell’amministratore in tutte le pratiche inerenti l’antincendio, planimetrie di esodo e cartellonistica, oltre che per la realizzazione degli impianti EVAC e antincendio, così come la normativa vigente redige.
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